Capo IX
Art. 46 bis
Forme e limiti della domanda
In vigore dal 21 apr 2024
1. La domanda di partecipazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive di cui all', commi 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, va presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite il sito intranet del Consiglio superiore della magistratura, secondo le modalità stabilite dal medesimo Consiglio, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Contestualmente alla domanda sono depositati i documenti indicati dal Consiglio superiore della magistratura.
3. Ogni magistrato non può avere contemporaneamente pendenti più di due domande per il conferimento di un incarico direttivo e due per il conferimento di un incarico semidirettivo, anche se le domande di incarico semidirettivo sono relative al medesimo ufficio giudiziario.
4. Il Consiglio superiore della magistratura non può valutare le domande successive che eccedono il limite di cui al comma 3, salva la facoltà dell'interessato di revocare, prima o contestualmente alla presentazione della nuova domanda, quelle precedentemente depositate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-46-bis