Art. 9

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione

In vigore dal 29 apr 2006
1. Il terzo comma dell'articolo 749 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.». 2. Nel secondo comma dell'articolo 754 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, è stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.». 3. Nel primo comma dell'articolo 755 del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile,». 4. Il secondo comma dell'articolo 759 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.». 5. Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.». 6. Nel sesto comma dell'articolo 760 del codice della navigazione le parole da: «pubblicita» a: «nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicità, secondo le modalità stabilite con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.». 7. L'articolo 859 del codice della navigazione, abrogato dall', comma 7, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, è ripristinato nella formulazione seguente: «Art. 859 (Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale). - L'autorità alla quale è richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.». 8. Il secondo comma dell'articolo 869 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Se, trovandosi l'aeromobile in altra località, non è possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione all'autorità consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perché sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.». 9. Nel secondo comma dell'articolo 870 del codice della navigazione, le parole: «o iscritto» sono soppresse. 10. Nel primo comma dell'articolo 871 del codice della navigazione, le parole: «o nel registro matricolare» sono soppresse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-9

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