Art. 6
Della polizia degli aeroporti
In vigore dal 29 apr 2006
1. Nel primo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).».
2. Nel secondo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-6