Art. 3
Della proprietà e dell'uso degli aeroporti
In vigore dal 29 apr 2006
1. L'articolo 692 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). - Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;
b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.».
2. In tutto il codice della navigazione le parole: «aerodromo» e: «aerodromi» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «aeroporto» e: «aeroporti».
3. Nel primo comma dell'artico1o 693 del codice della navigazione, le parole: «ai fini dell'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il successivo affidamento».
4. Il terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche.».
5. Nell'articolo 694 del codice della navigazione dopo le parole: «delle leggi speciali» sono inserite le seguenti: «e delle convenzioni».
6. Nell'articolo 696 del codice della navigazione, le parole: «all'istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione».
7. L'articolo 697 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 697 (Aeroporti aperti al traffico civile). - Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneità al servizio da parte dell'ENAC:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.».
8. La rubrica dell'articolo 698 del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «(Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale)».
9. Al primo comma dell'articolo 698 del codice della navigazione le parole: «gli aeroporti di rilevanza nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale».
10. Nel primo comma dell'articolo 699 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo».
11. Nell'articolo 700 del codice della navigazione, le parole: «dell'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore».
12. L'articolo 701 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni.
I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.».
13. Il secondo comma dell'articolo 702 del codice della navigazione è soppresso.
14. L'articolo 703 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.
Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato.
L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-3