Art. 4

Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

In vigore dal 29 apr 2006
Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra 1. Al primo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione dopo le parole: «gestione totale aeroportuale degli aeroporti» sono inserite le seguenti: «e dei sistemi aeroportuali». 2. Il terzo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.». 3. Il quarto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall'-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.». 4. Nel quinto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione, dopo le parole: «qualità del servizio», sono inserite le seguenti: «reso agli operatori e agli utenti». 5. Il primo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.». 6. Nel secondo comma, alinea, dell'articolo 705 del codice della navigazione le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi e lotta agli incendi». 7. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;». 8. Nella lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, le parole da: «al fine dell'emissione» a: «convenzionali» sono soppresse. 9. Dopo la lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono inserite le seguenti: «e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali; e-ter) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;». 10. Nella lettera h) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la gestione degli oggetti smarriti.». 11. All', comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita», dopo le parole: «il possesso di particolari requisiti» sono inserite le seguenti: «professionali e».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-4

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