Art. 1

Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione

In vigore dal 29 apr 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', comma 1, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, contenente la «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell' della legge 9 novembre 2004, n. 265»; Visto l', comma 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi stessi; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 dicembre 2005 e del 10 febbraio 2006; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo: . Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione 1. Nel primo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione, le parole: «certificazione e vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione, vigilanza e controllo». 2. Il secondo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.». 3. L'articolo 688 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 688 (Competenze negli aeroporti all'interno di porti marittimi). - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata, d'intesa, dall'ENAC e dall'autorità marittima.». 4. Nel primo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione dopo le parole: «in via amministrativa,» sono inserite le seguenti: «per le singole materie,». 5. Nel secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi». 6. Dopo il secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione è inserito il seguente: «Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.». 7. Nel terzo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, dopo la parola: «modificare» sono inserite le seguenti: «o sostituire». 8. L'articolo 1273 del codice della navigazione è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-1

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