Art. 14

Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile

In vigore dal 29 apr 2006
1. Nel secondo comma dell'articolo 939-ter del codice della navigazione, la parola: «privato» è soppressa. 2. L'articolo 940-ter del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 940-ter (Sostituibilità dell'aeromobile). - Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.». 3. La rubrica dell'articolo 940-quater del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «Responsabilità verso i terzi». 4. Il primo comma dell'articolo 940-quater del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «La responsabilità verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile è regolata in conformità delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà.». 5. Nel primo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le parole: «in vigore nella Repubblica.». 6. Il secondo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953.». 7. Il terzo comma dell'articolo 942 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «L'assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.». 8. Il terzo comma dell'articolo 943 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all' del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.». 9. Nell'articolo 945 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma: «Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454, in quanto compatibili.». 10. Nel secondo comma dell'articolo 947 del codice della navigazione, le parole: «le misure da applicare in caso di violazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge». 11. Dopo l'articolo 949-bis del codice della navigazione è aggiunto l'articolo seguente: «Art. 949-ter (Prescrizione). - I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.». 12. L'articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente: «Art. 94 (Responsabilità per danni alla persona). - 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano. 2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. 3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.». 13. L'articolo 951 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 951 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria. Si applicano inoltre, per quanto non è disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456.». 14. L'articolo 952 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 952 (Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto). - Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo.». 15. L'articolo 953 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 953 (Riconsegna delle cose). - Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.». 16. L'articolo 954 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 954 (Prescrizione). - I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.». 17. Gli articoli da 955 a 964 del codice della navigazione sono abrogati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-14

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