Art. 16
Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone
In vigore dal 29 apr 2006
Indennità e compenso per assistenza
o salvataggio di persone
1. L'articolo 493 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 493 (Compenso per salvataggio di persone). - Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso quando l'ammontare relativo è coperto da assicurazione ovvero quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose.
Il compenso è dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone salvate.».
2. Nel primo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione, le parole da: «, ovvero» a: «941» sono soppresse.
3. Nel secondo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione le parole: «o dalla responsabilità del vettore» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-16