Art. 17

Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

In vigore dal 29 apr 2006
Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto 1. Nell'articolo 1011 del codice della navigazione, le parole: «a 967» sono sostituite dalle seguenti: «e 971». 2. Il secondo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione è abrogato. 3. Il terzo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purchè questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni». 4. Nel primo comma dell'articolo 1017 del codice della navigazione, le parole: «nell'articolo 977» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo comma dell'articolo 1012». 5. Il secondo comma dell'articolo 1020 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-17

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Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto (Art. 17 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.) — Testo vigente | Portale Normativo