Art. 17
Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto
In vigore dal 29 apr 2006
Delle assicurazioni per danni a terzi
sulla superficie e per danni da urto
1. Nell'articolo 1011 del codice della navigazione, le parole: «a 967» sono sostituite dalle seguenti: «e 971».
2. Il secondo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione è abrogato.
3. Il terzo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purchè questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni».
4. Nel primo comma dell'articolo 1017 del codice della navigazione, le parole: «nell'articolo 977» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo comma dell'articolo 1012».
5. Il secondo comma dell'articolo 1020 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-17