Art. 13

Degli atti di stato civile in corso di navigazione

In vigore dal 29 apr 2006
1. L'articolo 834 del codice della navigazione, abrogato dall', comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, è ripristinato nella formulazione seguente: «Art. 834 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). - Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile. L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.». 2. Nell'articolo 836 del codice della navigazione, le parole: «degli atti di matrimonio e», soppresse dall', comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono ripristinate dopo le parole: «L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-13

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