Art. 12
Della polizia della navigazione
In vigore dal 29 apr 2006
1. Il terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione è abrogato.
2. Nel secondo comma dell'articolo 802 del codice della navigazione, le parole da: «pagamento» a: «Enav» sono sostituite dalle seguenti: «pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav S.p.a.».
3. Il terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione è abrogato.
4. Nell'articolo 807 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
«Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-12