Art. 7

Del personale aeronautico

In vigore dal 29 apr 2006
1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «gente dell'aria» sono sostituite dalle seguenti: «personale aeronautico». 2. Nell'articolo 733 del codice della navigazione è aggiunta la seguente lettera: e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.». Dalla presente modifica non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Nel secondo comma dell'articolo 734 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità psicofisica.». 4. L'articolo 736 del codice della navigazione, abrogato dall', comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, è ripristinato nella formulazione seguente: «Art. 736 (Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico). - Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo, di cui all'articolo 732, sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione.». 5. Nell'articolo 899 del codice della navigazione, le parole: «indicati nell'articolo 739» sono soppresse. 6. Il secondo comma dell'articolo 900 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'articolo 734.». 7. Il primo comma dell'articolo 901 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-7

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