Art. 9
Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633
In vigore dal 9 apr 2006
1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-13;118#art-9