Art. 14
Sotituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633
In vigore dal 9 apr 2006
1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 172. - 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-13;118#art-14