Art. 14

Sotituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 9 apr 2006
1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 172. - 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro. 2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-13;118#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo