Art. 11

Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 9 apr 2006
1. L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 153. - 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento. 2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-13;118#art-11

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Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Art. 11 Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.) — Testo vigente | Portale Normativo