Art. 8

Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 9 apr 2006
1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 150. - 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati: a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro; b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro; c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro; d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro; e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro. 3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-13;118#art-8

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