Art. 5

Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 9 apr 2006
1. L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 147. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-13;118#art-5

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