Art. 5
5 / 15Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633
In vigore dal 9 apr 2006
1. L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 147. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-13;118#art-5