Art. 7

Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 9 apr 2006
1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 149. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-13;118#art-7

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