Art. 13

Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 9 apr 2006
1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 155. - 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-13;118#art-13

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