Art. 13
Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633
In vigore dal 9 apr 2006
1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 155. - 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-13;118#art-13