Art. 59 bis

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 23 gen 2026
1. Alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori si applicano le disposizioni della presente sezione e gli , commi 2 e 3, 49-bis, 51, comma 6, primo e secondo periodo, 54-bis, 62, comma 1, 64 e 65, 66-ter, 66-quater, commi 2 e 3, 66-quinquies, comma 1, 67, comma 2. 2. Fatto salvo l', se i contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari comprendono un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. 3. Se non vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli si applicano unicamente alla prima operazione. 4. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita per più di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli . 5. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, nonché le competenze delle autorità indipendenti. 6. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-59-bis

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