Art. 59 ter

Definizioni

In vigore dal 23 gen 2026
1. Ai fini della presente sezione si applicano, oltre alle definizioni di cui all', le seguenti: a) "interfaccia online": interfaccia online quale definita dall', lettera m), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022; b) "stratificazione": tecnica in base alla quale determinate informazioni sono considerate fondamentali e quindi poste in evidenza nel primo livello di visualizzazione e le altre informazioni precontrattuali sono presentate nei livelli accessori.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-59-ter

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