Art. 59 sexies
Onere della prova
In vigore dal 23 gen 2026
1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli , nonché di quelli di cui all' ove applicabili, incombe sul professionista.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-59-sexies