Art. 59 sexies

Onere della prova

In vigore dal 23 gen 2026
1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli , nonché di quelli di cui all' ove applicabili, incombe sul professionista.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-59-sexies

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