Parte V

Art. 140 quaterdecies

Spese del procedimento

In vigore dal 7 apr 2023
1. Il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ridotta alla metà. Non si applica l', comma 1-ter, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-140-quaterdecies

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