Parte V

Art. 140 terdecies

Misure di coercizione indiretta

In vigore dal 7 apr 2023
1. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui all', nonché con il provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo , il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-140-terdecies

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