Sez. III

Art. 65 bis

Contratti di servizi a tacito rinnovo

In vigore dal 31 dic 2023
1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-65-bis

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