Allegato TecnicoSez. IV

Art. 30

Abrogato

Disposizioni generali

In vigore dal 7 ott 2005 al 30 giu 2006
1. Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 voce "validazione progetto" del decreto del Ministro della giustizia in data 4 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001) e suoi aggiornamenti. 2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, è affidata unitariamente. 3. Il responsabile del procedimento, individua, negli atti di gara, le modalità ed i criteri, anche a campione, di verifica degli elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto affidatario i documenti di riferimento per la verifica. 4. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento del servizio di verifica fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi e devono essere inseriti nel documento di programmazione. 5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazione è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo. 6. Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del soggetto incaricato dell'attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli seguenti, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1. 7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-30

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