Allegato Tecnico›Sez. IV
Art. 34
AbrogatoEstensione del controllo e momenti della verifica
In vigore dal 7 ott 2005 al 30 giu 2006
1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento della attività di validazione; i capitolati da redigersi dal soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le modalità di validazione, integrando le previsioni del presente atto in relazione alla natura e complessità dell'opera.
2. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali e/o di esistenza, di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi già oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" e/o di "comparazione". Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità; in ogni caso delle scelte sopra citate dovrà essere fornita opportuna giustificazione nella pianificazione dell'attività di controllo.
3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.
4. Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara. In relazione alla natura e complessità dell'opera e delle modalità di affidamento dell'appalto, il responsabile del procedimento può disporre l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli di progettazione, pianificando l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza.
5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-34