Allegato Tecnico›Sez. IV
Art. 35
AbrogatoLe modalità di validazione
In vigore dal 7 ott 2005 al 30 giu 2006
1. La validazione del progetto posto a base di gara è espressa mediante un atto formale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporti gli esiti delle verifiche effettuate ai fini della validazione da parte dell'organismo di controllo e quelli dell'esame in contraddittorio con progettista, con la partecipazione delle strutture tecniche o degli organismi di controllo e del direttore dei lavori laddove nominato.
2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni.
3. Il bando e la lettera di invito devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-35