Allegato Tecnico›Sez. IV
Art. 37
AbrogatoLe garanzie
In vigore dal 7 ott 2005 al 30 giu 2006
1. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e durata:
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di validazione del progetto preliminare, la polizza medesima deve avere durata fino alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante;
b) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo, la polizza medesima dovrà avere durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;
c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di dieci milioni di euro;
d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai punti a), b), c) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa è a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato dell'attività di verifica, mentre sarà a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-37