Allegato TecnicoSez. IV

Art. 31

Abrogato

Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica

In vigore dal 7 ott 2005 al 30 giu 2006
1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento della attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi: a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi tre anni per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica; b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica analogo si intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di tipologia di interventi: - organismi edilizi ed opere di bioedilizia; - opere per la mobilità su gomma e ferro; - opere relative al ciclo intergrato dell'acqua; - opere fluviali e marittime; - opere impiantistiche; - opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilità. 2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente Sezione, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare. 3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua in sede di offerta le figure professionali alle quali sarà affidato l'incarico della verifica. Le figure professionali proposte devono essere in possesso delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN ISO\IEC 17020. 4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO\IEC 17020 come organismi di ispezione di Tipo A, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all', comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis), della legge quadro che siano nelle condizioni di cui all', comma 1, lettera b), del presente titolo. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come organismi di ispezione di Tipo A, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50 per cento; la restante percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi. 5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o avere partecipato direttamente o indirettamente nè alla gara per l'affidamento della progettazione nè alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del responsabile del procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle attività di verifica e, a tale fine, è comunicato agli organismi di accreditamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-31

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Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica (Art. 31 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo