Allegato Tecnico›Sez. IV
Art. 27
AbrogatoFinalità della verifica
In vigore dal 7 ott 2005 al 30 giu 2006
1. La verifica di cui all', comma 6, della legge quadro, di seguito denominata anche validazione, è finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilità, nonché la conformità dello stesso alla normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresì, ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.
2. La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) i presupposti per la qualità dell'opera nel tempo;
d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
e) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-27