Allegato Tecnico›Sez. III
Art. 22
AbrogatoElaborati grafici del progetto esecutivo
In vigore dal 7 ott 2005 al 30 giu 2006
1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la esigenze di cui all', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e successive modificazioni;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, e comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-22