Allegato TecnicoSez. III

Art. 19

Abrogato

Documenti componenti il progetto esecutivo

In vigore dal 7 ott 2005 al 30 giu 2006
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni di cui alla Conferenza di servizi ex del decreto legislativo n. 190 del 2002. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti; f) piani di sicurezza e di coordinamento; g) manuale di gestione ambientale dei cantieri; h) progetto di monitoraggio ambientale; i) computo metrico estimativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-19

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Documenti componenti il progetto esecutivo (Art. 19 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo