Allegato Tecnico›Sez. I
Art. 4
AbrogatoStudio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
In vigore dal 7 ott 2005 al 30 giu 2006
1. Lo SIA, ove previsto dalla normativa vigente, è predisposto contestualmente al progetto preliminare sulla base dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento ai siti di recupero e alle discariche. Sono seguite, le norme tecniche di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988 (nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989), e successive modificazioni, nonché, ove applicabili, le norme tecniche regionali in materia.
Per i progetti soggetti a valutazione d'impatto ambientale nazionale, lo studio d'impatto ambientale dovrà uniformarsi ai disposti del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 1° aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 aprile 2004, recante "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale", adottando le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti.
2. La relazione di compatibilità ambientale, sulla base delle analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, analizza e determina le misure atte a mitigare e compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-4