Allegato TecnicoSez. IV

Art. 28

Abrogato

Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione

In vigore dal 7 ott 2005 al 30 giu 2006
1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell', comma 3, della legge. 2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono: a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B; b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: l'unità tecnica di cui alla lettera a); gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di gestione per la qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. 3. Per sistema di gestione per la qualità, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema coerente con requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente allegato le strutture tecniche dell'amministrazione sono esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2000. 4. Ferme restando le competenze del Ministero per le attività produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le finalità di cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4 l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di gestione per la qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000 dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-28

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Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione (Art. 28 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo