Capo II›Sez. VIII
Art. 104
Distinzione
In vigore dal 19 mar 2005
1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.
2. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:
a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purchè detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;
b) è presente in collezioni pubbliche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-104