Capo IISez. VIII

Art. 108

Limitazioni del diritto del costitutore

In vigore dal 19 mar 2005
1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell', comma 3, ad atti di cui allo stesso , commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà. 2. Fermo quanto disposto dall', comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-108

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