Capo IISez. VIII

Art. 112

Nullità del diritto

In vigore dal 19 mar 2005
1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che: a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore; b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore; c) il diritto di costitutore è stato conferito a chi non aveva diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-112

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