Capo II›Sez. VIII
Art. 116
Rinvio
In vigore dal 19 mar 2005
1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-116