Capo II›Sez. VIII
Art. 106
Stabilità
In vigore dal 19 mar 2005
1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-106