Capo II›Sez. VIII
Art. 102
Requisiti
In vigore dal 19 mar 2005
1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-102