Capo II›Sez. VIII
Art. 103
Novità
In vigore dal 19 mar 2005
1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, nè altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-103