Capo II›Sez. VIII
Art. 103
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In vigore dal 19 mar 2005
1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, nè altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-103