Capo IISez. VIII

Art. 101

Costitutore

In vigore dal 19 mar 2005
1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore: a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà; b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro; c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-101

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