Capo II›Sez. VIII
Art. 101
114 / 291Costitutore
In vigore dal 19 mar 2005
1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-101