Art. 104 · Distinzione
Capo IISez. VIII

Art. 104

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Distinzione

In vigore dal 19 mar 2005
1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. 2. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando: a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purchè detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà; b) è presente in collezioni pubbliche.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-104