Art. 7
Restrizioni operative esistenti
In vigore dal 4 mar 2005
1. Le disposizioni dell' non si applicano:
a) alle restrizioni operative adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
b) alle modificazioni tecniche di ordine minore che non hanno incidenza significativa sul piano dei costi per le compagnie aeree e che sono apportate a restrizioni operative parziali introdotte dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-17;13#art-7