Art. 11

Informazione

In vigore dal 4 mar 2005
1. L'E.N.A.C. comunica immediatamente le restrizioni operative adottate ai sensi del presente decreto ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione ed agli enti locali interessati. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-17;13#art-11

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