Art. 8

Deroghe per i velivoli immatricolati nei Paesi in via di sviluppo

In vigore dal 4 mar 2005
Deroghe per i velivoli immatricolati nei Paesi in via di sviluppo 1. Per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai velivoli marginalmente conformi immatricolati nei Paesi in via di sviluppo non si applicano le disposizioni dell', a condizione che: a) siano dotati di certificato attestante la loro rispondenza alle norme acustiche di cui al volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 alla citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale e siano stati utilizzati nell'aeroporto che applica la deroga, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2001; b) siano stati iscritti, durante il periodo di cui alla lettera a), nel registro del Paese in via di sviluppo interessato dalla deroga e continuino ad essere gestiti da persona fisica o giuridica stabilita nello stesso Paese.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-17;13#art-8

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